Storia dei musulmani di Sicilia, vol. II
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Amari Michele. Storia dei musulmani di Sicilia, vol. II
LIBRO TERZO
CAPITOLO I
CAPITOLO II
CAPITOLO III
CAPITOLO IV
CAPITOLO V
CAPITOLO VI
CAPITOLO VII
CAPITOLO VIII
CAPITOLO IX
CAPITOLO X
CAPITOLO XI
LIBRO QUARTO
CAPITOLO I
CAPITOLO II
CAPITOLO III
CAPITOLO IV
CAPITOLO V
CAPITOLO VI
CAPITOLO VII
CAPITOLO VIII
CAPITOLO IX
CAPITOLO X
CAPITOLO XI
CAPITOLO XII
CAPITOLO XIII
CAPITOLO XIV
CAPITOLO XV
Отрывок из книги
Al contrario della stanca società bizantina che sgombrava di Sicilia, la musulmana che le sottentrò, portava in seno elementi di attività, progresso e discordia. Nel primo Libro, toccammo gli ordini generali dei Musulmani, e come si assettarono in Affrica. Or occorre divisare più distintamente alquanti capitoli di lor dritto pubblico, e l'applicazione che sortirono appo la colonia siciliana.
Farem principio dal reggimento politico. Il dispotismo che prevalse con la dinastia omeîade, e si aggravò con l'abbassida, non era bastato ad opprimere le due aristocrazie, gentilizia e religiosa, tanto che non prendessero parte, secondo lor potere, alla cosa pubblica. Fecerlo in due modi; cioè con la interpretazione dottrinale della legge, e con lo smembramento dello impero: a che si è accennato, trattando dell'Affrica.1 Secondo le teorie distillate per man dei dottori,2 dagli eterogenei elementi della legge musulmana, lo impero, era ormai, in dritto e in fatto, debole federazione di Stati, impropriamente chiamati province. Troviamo in Mawerdi, egregio pubblicista del decimo secolo, doversi tenere lo emir di provincia come delegato della repubblica musulmana, non del califo.3 Ei veramente esercitava tutta l'autorità sovrana, fuorchè la interpretazione decisiva dei dommi.4 Allo emir di provincia era dato:
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Dal dritto nomade volgendoci a quello delle popolazioni stanziali, è manifesto che il Corano e la Sunna riconoscano la piena proprietà delle terre coltivate, al medesimo titolo che la proprietà mobile. L'una e l'altra maniera di facoltà va soggetta ad unica tassa: dieci per cento su i prodotti del suolo, e due e mezzo su la quantità degli armenti, moneta e altri beni mobili; la quale gravezza, ragionandosi nel primo caso su la rendita e nel secondo sul capitale, viene a ragguaglio, o torna più lieve su le terre che su gli altri capitali.38 Maometto, imitando così le decime giudaiche, ne mutò lo investimento; e con sublime idea chiamò questa tassa sedekât o vogliam dire offerte di schietto animo, e zekât39 che suona purificazione: purificazione, dir volle, della colpa che ha il ricco lasciando morir di fame i poveri e mancar le entrate allo Stato. In vero tassa di poveri è questa, non men che pubblica contribuzione; andando tripartita per legge tra lo erario, i parenti del Profeta e i bisognosi, fossero orfanelli, viandanti, o altri.40 Le proprietà esistenti, rispettate così dallo islamismo, si trasmetteano, al par che i beni mobili, per vendita, donazione o successione.
Quanto ai nuovi acquisti, Maometto non parlò che del legittimo per eccellenza: dichiarò che chiunque renda alla vita una terra morta, così esprimeva il dissodare un suolo inculto o fabbricarvi sopra, ne divenga padrone assoluto; sì che nè il principe nè altri possa togliergli il podere, finch'ei lo coltivi.41 Nei tempi appresso restaron dubbii, secondo le varie scuole, i limiti che potesse porre il principe a tal dritto di primo occupante; ma la sostanza del dritto non fu mai disputata; anzi si accordò la terra intorno il pozzo, a chi primo lo avesse scavato in terren deserto.42
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