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Capitolo 2. Diritti fondamentali della Costituzione tedesca

La dignità dell’uomo – die Menschenwürde (art. 1Grundgesetz)

„La dignità dell’uomo è inviolabile”. Inizia con questa celebre frase l’art. 1 della Costituzione tedesca. Una frase che quasi tutti i cittadini tedeschi conoscono e citano spesso quando discutono di temi attinenti alla giustizia o, in senso lato, alla politica. Una frase, questa, che senza dubbio esprime con veemenza tutta la volontà politica dei padri della Costituzione nel prendere le distanze dal periodo più buio del popolo tedesco, il periodo del Terzo Reich – con le vittime nei campi di sterminio dovute alla volontà di eliminare il popolo ebreo dall’umanità.

Ma questa è soltanto una piccola sembianza dell’articolo più importante della Costituzione tedesca. Dietro al (e soprattutto nel) concetto di dignità c’è tutto un impianto, un sistema, un pensiero filosofico che, addirittura, risale a Giovanni Pico della Mirandola, per poi passare attraverso il concetto di dignità di Immanuel Kant e finire ad Hannah Arendt. Ma cos’è, in fondo, la dignità dell’uomo? E, soprattutto, quando viene violata dal punto di vista giuridico?

Nel famoso Discorso sulla dignità delľuomo di Pico della Mirandola, l’umanista italiano pone già nel 1486 l’accento sull’intelligenza dell’uomo come sinonimo di libertà e mezzo di formulare concetti in grado di poter condizionare il suo futuro: ed è proprio per questa capacità che l’uomo, secondo Pico della Mirandola, si distingue dagli animali. Quella di Pico della Mirandola è una vera e propria esortazione: l’uomo ha una responsabilità di fronte a questa straordinaria capacità, affinché primeggi nella conoscenza e nella sapienza avvalendosi dello studio e della filosofia come mezzo.

“Già il Sommo Padre, Dio Creatore, aveva foggiato, […] questa dimora del mondo quale ci appare, […]. Ma, ultimata l'opera, l'Artefice desiderava che ci fosse qualcuno capace di afferrare la ragione di un'opera così grande, di amarne la bellezza, di ammirarne la vastità. […] Ma degli archetipi non ne restava alcuno su cui foggiare la nuova creatura, né dei tesori […] né dei posti di tutto il mondo […]. Tutti erano ormai pieni, tutti erano stati distribuiti nei sommi, nei medi, negli infimi gradi”17.

Nella concezione di Immanuel Kant, invece, la dignità umana è essenzialmente un concetto morale. Nella massima di non trattare mai gli uomini come mezzi ma sempre come fini vi è implicita l’idea che certi valori fondamentali non sono negoziabili. L’uomo non può mai essere strumento di qualcos’altro. È fine. La dignità è dunque connessa all’idea di valore: si tratta di un valore intrinseco all’essere umano, in quanto essere capace di darsi leggi morali – e dunque universali. Kant, in Metaphysik der Sitten, formula il suo concetto in questo modo:

“Nel regno dei fini ogni cosa o ha un prezzo o ha una dignità. Ciò che ha un prezzo può essere rimpiazzato da qualcosa di equivalente; ciò che dall’altro lato si innalza su ogni prezzo e dunque non ammette alcun equivalente ha dignità. Ora, la moralità è la condizione per cui soltanto un essere razionale può essere un fine in sé stesso”18.

In un articolo del 1943, che fece scalpore, Hannah Arendt, che si trovava negli Stati Uniti costretta a fuggire dal regime nazista per il solo fatto di essere ebrea, criticava aspramente il concetto di dignità umana intesa come entità assoluta, come uno status naturale di ogni persona. A cosa serve la dignità umana se poi non c’è uno Stato che la rispetti? A cosa serve la dignità umana se non esiste uno Stato che la garantisce e la tutela? Per la Arendt l’innaturale conformismo di una società di massa costituisce, infatti, la causa principale della distruzione del mondo comune che è di solito preceduta dalla distruzione della molteplicità prospettica in cui esso si presenta alla pluralità umana”19. In tale ottica, “il diritto di avere i diritti” deve costituire un predicato imprescindibile per l’uomo, affinché questi possa essere effettivamente considerato tale e non semplicemente “individuo” o “persona”20.

Se lo Stato, ad esempio, sanziona con la pena di reclusione chi commette un reato grave, viola la dignità dell’imputato che è stato condannato? Il carcere, ovviamente, è la più netta e pesante sanzione che uno Stato democratico (che non accetta la pena di morte) può infliggere ad un cittadino: lo priva, difatti, della sua libertà. Ma il carcere, allo stesso tempo, rappresenta anche una violazione della dignità dell’uomo? La risposta dev’essere “no”, anche perché altrimenti in Germania non esisterebbero le carceri. Ma questa non può valere come spiegazione. La risposta esatta, infatti, è dipende: se il condannato in carcere viene trattato come un soggetto di diritto, se gli viene riconosciuto ad esempio il diritto di vedere sua moglie, suo figlio oppure di telefonare con loro regolarmente, lo Stato non viola la sua dignità. Se, invece, è costretto a vivere in una cella di 3 m2, in condizioni igieniche pietose e senza alcun contatto con la sua famiglia, lo Stato non lo riconosce come soggetto.

La violazione della dignità umana, infatti, inizia lì dove lo Stato tratta un cittadino come un oggetto di diritto (ted.: Rechtsobjekt): se lo Stato riduce un uomo ad un mero oggetto, l’art. 1 della Costituzione tedesca lo ammonisce. L’art. 1, infatti, è l’unico articolo relativo ai diritti fondamentali che il legislatore non può cambiare o, addirittura, abolire (vedi art. 79 comma 3 del Grundgesetz).

E quando, tipicamente, lo Stato riduce ad oggetto un uomo? Un tipico caso di violazione dell’art. 1 è il seguente: nel 2002 lo studente Magnus Gäfgen sequestra il figlio minorenne di un noto banchiere di Francoforte sul Meno, l’undicenne Jakob von Metzler. Dopo l’arresto – Jakob non era ancora stato ritrovato –, i poliziotti sottoposero Magnus Gäfgen ad un asfissiante interrogatorio per scoprire dove fosse il ragazzino. Dopo qualche ora – il presidente della polizia di Francoforte – Wolfgang Daschner, ordinò di minacciare Gäfgen per far sì che l’indagato indicasse il luogo del sequestro. Il commissario Ennigkeit, a quel punto, eseguì l’ordine e minacciò Gäfgen giurandogli di fargli sentire “dolori tremendi” che non avrebbe mai più dimenticato in tutta la vita.

La Corte federale di Karlsruhe (ted.: Bundesgerichtshof) ha stabilito che “minacciare con la tortura equivale a torturare”21: la tortura, in senso stretto, rappresenta la negazione della dignità umana dell’indagato, in quanto lo Stato non lo riconosce più come un soggetto di diritto, assoggettandolo fino a negarne l’esistenza come portatore di diritti. In altre parole: uno Stato che tortura un criminale è esso stesso criminale. Gäfgen, tuttavia, fu condannato all’ergastolo: il piccolo Jakob, infatti, venne ritrovato morto. Era stato ucciso da Gäfgen poco dopo il sequestro. Ma anche il presidente della polizia Daschner e il commissario furono condannati (rispettivamente ad una sanzione pecuniaria con relativa condizionale di un anno).

Questo caso fece esplodere un’accesa discussione: può uno Stato torturare per salvare la vita di un cittadino? La risposta della Corte Costituzionale22 fu chiara e indubbia: no. Uno Stato non può violare la dignità umana, neanche quella di un cittadino che commette un reato. Costi quel che costi.

Il principio di eguaglianza (art. 3 Grundgesetz)

Non si può parlare di diritto senza addentrarsi in uno dei principi fondamentali del diritto stesso, vale a dire: l’eguaglianza (ted.: Gleichheit). Un principio che, a partire dallo spirito repubblicano che ha portato alla rivoluzione francese, ha le sue origini profonde nell’illuminismo, nei trattati di filosofi come Immanuel Kant oppure Jean-Jacques Rousseau.

Perché, in fondo, siamo portati ad enfatizzare questo principio? Perché, in fondo, siamo uguali quando si parla di diritto? Fisicamente, biologicamente e – ancor di più – caratterialmente siamo unici, unici nel mondo. Ognuno di noi è diverso dall’altro, proprio come ogni nuvola in cielo è diversa dall’altra. Eppure, qualcosa ci spinge ad affermare che senza eguaglianza un ordinamento giuridico non sarebbe “giusto“ oppure “equo”, ma piuttosto, discriminante, non idoneo a garantire una “giusta“ sentenza, un atto amministrativo “equo” oppure – in termini politici – una giustizia sociale (ted.: soziale Gerechtigkeit).

Per capire la legittimità del principio di eguaglianza, bisogna partire da un altro fondamento: la dignità. La dignità dell’uomo è quel valore implicito ad ogni persona, un valore naturale che acquistiamo (al più tardi) con la nascita e ci preserva un ruolo speciale nell’ordinamento: quello di “soggetto di diritto”. La dignità umana, infatti, è violata quando lo Stato tratta l’individuo come oggetto e, appunto, non più come soggetto. La dignità umana non conosce una misura: ha sempre lo stesso valore, indipendentemente dal ruolo sociale che svolge una persona. Un ingegnere ha la stessa dignità di un senzatetto. Una persona con la fedina penale pulita ha la stessa dignità di un pregiudicato – e così via. L’eguaglianza, dunque, sembra essere fondamentalmente legata alla dignità: e, difatti, siamo uguali davanti alla legge proprio perché abbiamo pari dignità.

Eguaglianza davanti alla legge significa che la legge si applica a tutti. Il principio fu esaurientemente formulato già nel preambolo della Costituzione francese del 3 settembre 1791, laddove si afferma che nel nuovo ordinamento “non c’è più nobiltà, né paria, né distinzioni ereditarie” ecc. Il principio di eguaglianza, sotto questo profilo, costituisce l’altra faccia del principio della generalità della legge: infatti, l’articolo 6 della Dichiarazione dei diritti del 1789 aveva stabilito che la legge è “l’espressione della volontà generale”. Essa “deve essere la medesima per tutti, sia che protegga sia che punisca. Tutti i cittadini sono eguali ai suoi occhi”. Motivo per cui le statue che rappresentano la dea della giustizia sono sempre bendate: la iustitia dev’essere cieca davanti alle controparti di un qualsivoglia processo. Il che implica, di conseguenza, che sono vietate leggi ad personam, leggi speciali o eccezionali.

Ma l’art. 3 del Grundgesetz va oltre all’eguaglianza formale: la realtà dei rapporti materiali, infatti, presenta situazioni di profonda diversità. È inutile negare l’evidenza: chi nasce in una famiglia ricca, ha più opportunità di chi nasce in una famiglia disagiata e meno abbiente. Ecco perché la Costituzione richiede che lo Stato rimuove gli ostacoli che si frappongono al godimento concreto dei diritti da parte di tutti. Un principio questo, che suona come una chimera ai nostri tempi: ovunque, anche in Germania, i cittadini si sentono in disagio e, appunto, necessitano dell’aiuto da parte dello Stato per sbarcare il lunario e sopravvivere, giorno per giorno.

Ma, a tal proposito, bisogna constatare che, prima di chiamare all’ordine lo Stato, dobbiamo capire che lo Stato, in fondo, siamo noi cittadini. Non possiamo pretendere uno Stato equo e giusto se non iniziamo da noi stessi. Se un imprenditore è disposto a pagare ad un uomo un salario maggiore rispetto ad una donna, se un’azienda non assume uno straniero perché è straniero, se non accettiamo l’inquilino perché è di fede islamica, non possiamo pretendere che lo Stato faccia diversamente. Le cariche dello Stato, gli impiegati statali, gli insegnanti ecc. – che formano il corpo di uno Stato – non rispettano la Costituzione automaticamente solo perché indossano una divisa oppure sono responsabili di un ente. La rispettano solo se hanno sposato in pieno i principi della Costituzione, se la sentono parte del loro pensiero, se ne condividono lo spirito.

La fine delle “razze”

Un tema che riguarda l’eguaglianza è proprio l’uso della parola “razza”. Dopo la morte di George Floyd23 negli Stati Uniti, il leader dei Verdi (ted.: Die Grünen), Robert Habeck, propose di cancellare dall’art. 3 della Costituzione tedesca la parola “razza”. L’articolo afferma infatti che “nessuno può essere discriminato o privilegiato a causa del suo sesso, la sua discendenza, la sua razza, la sua lingua, il suo paese, la sua origine o le sue convinzioni religiose e politiche”.

È indubbiamente vero che le parole sono anche atti, dei quali è necessario fronteggiare le conseguenze. Esse sembrano non avere peso e consistenza, sembrano entità volatili, ma sono in realtà meccanismi complessi e potenti, il cui uso genera effetti e implica responsabilità: le parole – possiamo dire – “fanno le cose”, come suggerisce, fin dal titolo, un libro celebre del linguista John L. Austin24. La parola, dunque, non nasce dall’idea, bensì l’idea deriva dalla parola.

La domanda da porre, a questo punto, è quella che va in direzione contraria: cancellando le parole si possono eliminare anche le idee? In altre parole: cancellando il termine “razza” – che nella scienza non ha più una ragione d’essere – tramonterebbe anche il razzismo? Mi pare ovvio, purtroppo, che non sia così. Sarebbe come sostenere che eliminando la parola fascista, si potrebbe sancire la fine del fascismo – magari, mi verrebbe da dire!

In altre parole: la Costituzione non dice ai cittadini che le razze esistono, ma che il razzismo dev’essere sconfitto, che il razzismo non può far parte della nostra società.

Quel che serve, dunque, non è un semplice atto legislativo, un atto puramente simbolico, come quello di cancellare la parola “razza” oppure sostituirla con un altro sostantivo (ad es. etnia). Quel che serve, piuttosto, è una netta presa di posizione da parte di tutti – soprattutto da parte degli schieramenti politici – contro ogni forma di razzismo, iniziando dalle scuole. A cosa serve eliminare la parola “razza” se poi anche gli stessi politici non mandano i loro figli nelle scuole con arabi e turchi, ma piuttosto in quelle dove trovano la loro stessa etnia, magari in istituti privati che costano una marea di soldi? A cosa serve eliminare la parola “razza” se poi nelle scuole non si parla del principio fondamentale di ogni costituzione democratica, il principio di eguaglianza?

La differenza ontologica tra eguaglianza e libertà sta nel fatto, purtroppo, che la libertà è una condizione naturale, uno status che ognuno di noi può pensare ed intuire senza una chiave di lettura specifica, senza una riflessione basata su una visione ideologica del mondo. L’eguaglianza, invece, è un’idea che dev’essere interiorizzata, pensata e ripensata, riflettuta e, infine, rispettata, giorno per giorno, in ogni situazione della vita, sia privata che professionale. A differenza della libertà, l’eguaglianza è un principio estetico, ricavato – künstlich, direbbero i tedeschi. In quanto individui siamo tutti liberi, ma solo in quanto ogni uomo ha pari dignità siamo tutti uguali. L’invenzione della dignità ha reso possibile l’ascesa dell’uguaglianza. La natura non ci ha fatto identici, fortunatamente, ma siamo simili e, dunque, uguali grazie ad una straordinaria idea politica che – dopo tante lotte – si è trasformata in un concetto giuridico, per l’appunto: nel principio di eguaglianza.

Solo nelle esigenze e necessità naturali gli uomini sono uguali, ma non nei desideri e nei sogni: ecco perché il fatidico discorso di Martin Luther King, nell’ormai lontano 1963 a Washington, davanti a 200mila persone, inizia con “I have a dream” e non con “We have a dream”. La tragedia del razzismo non si manifesta, dunque, nel fatto che esiste la parola “razza”, ma nell’assurda e triste constatazione che non tutti, ascoltando la voce vibrante da baritono di Luther King, si commuovono nell’ascoltare il suo disperato appello di speranza che – nonostante gli anni passati – non ha perso un solo grammo di attualità.

La proposta dei Verdi, almeno finora, non è stata attuata. E la Große Koalition ha fatto intuire che la Costituzione, almeno durante la legislatura in corso, non verrá modificata.

La parità tra uomo e donna in Germania

Era l’ormai lontano 3 dicembre 1948, il giorno in cui Elisabeth Selbert, una delle pochissime donne che facevano parte dell’Assemblea Costituente tedesca, dopo aver perso per la seconda volta la votazione per un diritto di parità tra uomo e donna nella nuova Costituzione della nascente Germania di Konrad Adenauer, si alzò improvvisamente e, con i pugni chiusi e i denti stretti, minacciò di mobilizzare migliaia di donne al di fuori del consiglio parlamentare, pur di raggiungere quello che oggi è un diritto sacrosanto.

E lei sapeva di cosa stava parlando: la Selbert era a Francoforte sul Meno una dei pochi avvocati donne che poteva esercitare la sua professione. Alle donne, da parte del Führer, era stato vietato di fare l’avvocato. Suo marito, un esponente socialdemocratico, fu recluso in un campo di lavoro a causa della sua militanza politica e lei dovette occuparsi di sfamare la sua famiglia, da sola e contro la volontà dei nazionalsocialisti, che la volevano radiare dall’albo professionale. Ma, fortunatamente, c’era chi la proteggeva nella camera degli avvocati del capoluogo dell’Assia.

Una donna forte e decisa che, lungo la strada che portò all’articolo 3 della Costituzione tedesca, superò con furbizia i grossi e numerosi macigni che vi avevano posto quelli contrari alla sua idea di società. Eppure bastavano cinque parole: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt”. Uomini e donne hanno parità di diritto. Punto. Niente di più e niente di meno.

Ad opporsi, tuttavia, c’erano soprattutto i colleghi conservatori e liberali della Costituente, come ad esempio quello che dopo sarebbe diventato il primo presidente federale: Theodor Heuss. L’autorevole politico liberale voleva che i privilegi degli uomini restassero invariati. Cosa ad esempio? Se una donna voleva licenziarsi, vale a dire semplicemente liberarsi da un rapporto lavorativo magari opprimente, aveva bisogno del consenso del marito. Una donna che voleva pernottare in un albergo, poteva farlo solo se il marito lo consentiva a priori. E se tra marito e moglie vi era un contrasto su come educare i figli, l’ultima parola spettava al marito.

Il diritto di famiglia vigente nel 1948 conteneva talmente tante discriminazioni nei confronti delle donne, che Elisabeth Selbert, una donna che durante il Terzo Reich difendeva a spada tratta soprattutto i diritti delle mogli che volevano separarsi dai mariti violenti, non poteva far finta di niente. Scrisse una dozzina di articoli, sia per i quotidiani che per numerose riviste giuridiche. Chiese l’appoggio dei sindacati e mobilitò molte associazioni che si battevano per i diritti delle donne. E inoltre, nel bel mezzo della pausa natalizia, tra la metà di dicembre del 1948 e gli inizi di gennaio del 1949, Elisabeth Selbert scrisse una lettera di quattro pagine e la fece stampare 61 volte. Una lettera con un messaggio chiaro e nitido: dopo la Seconda Guerra mondiale, tra il 1945 ed il 1948, chi ha ricostruito le case distrutte, le strade bombardate e i ponti pericolanti? Sicuramente non gli uomini, per la maggior parte feriti gravemente, prigionieri di guerra o, addirittura, morti e sepolti. Dunque, se non gli uomini chi allora? Le cosiddette “Trümmerfrauen”, le donne che umilmente rovistavano tra le macerie di una Germania devastata, la vera forza motrice della ricostruzione del paese. “E adesso che ci meritiamo più che mai la parità di diritto, non ce la vogliono dare”, concluse la Selbert in quella lettera piena di pathos. E a chi la mandò? La inviò alle mogli dei 61 colleghi dell’Assemblea Costituente, con la speranza che tra un albero di Natale e una festicciola di Capodanno, potessero discutere con i mariti sui diritti delle donne! Ed ecco che il 18 gennaio arriva il Wunder, il miracolo: nella terza seduta la proposta di Elisabeth Selbert passa. La sua gioia era incontenibile.

Quello che accade dopo, tuttavia, è una tipica storia fatta di tatticismi politici e temporeggiamenti futili. La parità tra uomo e donna sarà per molti anni solo un miraggio: a cambiare le leggi semplici (ma importanti!), quelle che riguardano ad esempio il diritto di famiglia ed ereditario, deve pensarci il Parlamento. E il Bundestag a Bonn si lascia molto tempo, nonostante la nuova costituzione, il Grundgesetz, che prevede che entro il 31 dicembre 1953 l’uguaglianza tra uomo e donna dev’essere trasformata in legge. Ci vorranno, però, altri sette anni: solo agl’inizi degli anni 60, grazie ad un monito della Corte Costituzionale di Karlsruhe, il governo conservatore del cancelliere Adenauer mette nero su bianco la parità tra uomo e donna.

E la Selbert? Invano tenta di farsi nominare giudice presso la Corte Costituzionale. Il suo ruolo in politica resta, anche all’interno del suo partito, la Spd, marginale. Ma oggi, a distanza di ormai 72 anni dall’entrata in vigore del Grundgesetz, il suo operato resta indelebile nella Storia dell’emancipazione femminile: molte, infatti, sono le scuole a lei dedicate nel territorio nazionale e indimenticabile resta la sua tesi di dottorato di ricerca del 1930 con un tema rivoluzionario, vale a dire il principio secondo cui un divorzio non dev’essere causato dalla colpa di un coniuge. Un principio modernissimo, che cambierà negli anni 70 l’intero diritto di famiglia tedesco25.

Libertà di religione e coscienza (art. 4 Grundgesetz)

Nell’alveo della libertà di pensiero, si collocano anche la libertà di religione e di coscienza: tanto la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 18), quanto la Carta dei diritti dell’Ue (art. 10) e la Costituzione tedesca (art. 4), infatti, le proclamano in un unico articolo.

La libertà di religione è un fondamento democratico

La libertà di religione è uno dei fondamenti delle società democratiche, bene prezioso anche per gli atei, gli agnostici e gli indifferenti. La democrazia, infatti, è tale solo quando tutela le minoranze, anche quelle religiose26. Una democrazia che non tutela le minoranze non è una democrazia ma una dittatura della maggioranza. Difatti, la libertà di religione (ted.: Religionsfreiheit) vuol tutelare anche chi con la religione non vuole avere a che fare. L’affermazione della libertà di religione implica, dunque, la garanzia del suo lato negativo: la cosiddetta libertà di coscienza (ted.: Gewissensfreiheit) dei non credenti. Vale a dire: i non credenti hanno il diritto ad essere liberi dalla religione.

Il pluralismo dello Stato tedesco

La Costituzione tedesca dedica a questo diritto l’art. 4: esso garantisce la libertà religiosa come libertà di fede e come libertà di pratica religiosa. Il credente, dunque, non solo ha diritto a credere alla propria fede, ad esempio all’interno delle proprie quattro mura di casa. Ma, oltre a questo, ha anche il diritto di praticare la propria fede, ad esempio costruendo un luogo di culto oppure pregando pubblicamente (ted.: Religionsausübungsfreiheit).

Ecco perché la Germania è uno Stato pluralistico. Vale a dire: uno Stato che non riconosce una sola religione (ad es. quella cattolica) come religione di Stato (mentre gli altri culti vengono magari soltanto tollerati).

Oggi è in particolare la libertà di culto ad essere sempre più al centro dell’attenzione, in società multietniche e, più di un tempo, multi-religiose. Essa rappresenta un terreno di prova tutt’altro che agevole per il pluralismo religioso: si pensi ad aspetti come – appunto – la costruzione di luoghi di culto, al riconoscimento di giorni di astensione dal lavoro diversi dalla domenica, al diritto di indossare in luoghi pubblici segni religiosi distintivi come il velo islamico e così via. Se, dunque, una comunità islamica intende costruire una moschea, non si può negare ai credenti questo diritto. Il fatto che magari in uno Stato islamico la costruzione di una chiesa o – in generale – la professione della religione cattolica non viene tutelata, non c’entra nulla: noi abbiamo la nostra Costituzione, e questa va applicata. Gli altri Stati hanno la loro Costituzione. Sarebbe assurdo cambiare il proprio ordine giuridico soltanto perché in un altro Stato i diritti dell’uomo non vengono rispettati a nostro piacimento. Vale a dire: soltanto perché in uno Stato X vige la pena di morte per chi è omosessuale oppure commette adulterio, non pensiamo minimamente – e giustamente – di applicare nel nostro ordine giuridico una simile sanzione. Siamo noi gli artefici del nostro ordine costitutivo e, appunto, non gli altri.

Sinagoghe, chiese e moschee: siamo tutti una religione

L’attacco, fortunatamente non riuscito, da parte del 27enne Stephan Balliet il 9 ottobre 2019 ad una sinagoga nella città di Halle, ha scosso, giustamente, l’opinione pubblica tedesca. Il ministro degl’Interni Horst Seehofer ha dovuto ammettere che le misure di sicurezza relative ai luoghi di culto in Germania non sono all’altezza del pericolo terrorismo di matrice neonazista27. Difatti, solo per puro caso l’attacco non si è trasformato in una vera e propria strage, considerando che all’interno della sinagoga si trovavano una settantina di persone: è stata la porta, blindata, a resistere.

Tutto ciò, tuttavia, non deve spostare l’attenzione dal problema di fondo, vale a dire il radicalismo di destra che, quando diventa azione, spesso si trasforma in atto terroristico. In questo contesto rientra il ruolo e la funzione della Costituzione tedesca. La legge fondamentale, il Grundgesetz, non ha dubbi: l’art. 4 ci dice che la “libertà di opinione, di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica sono inviolabili”. E non solo: “È garantito il libero esercizio del culto” (comma 2 di questo fondamentale articolo).

Eppure, nonostante la libertà di confessione religiosa sia considerata inviolabile, alcuni politici tedeschi, specie quelli conservatori dell’Afd, ma anche non di rado quelli cristiano-democratici e cristiano-sociali, sostengono ripetutamente che la confessione possa essere un limite nel processo di integrazione degli stranieri. Integrazione e religione vengono visti come due elementi che si escludono e non elementi che convergono. Assurdo, se si considera che la Costituzione tedesca, che ogni politico tedesco dovrebbe conoscere, non prevede alcun limite alla libertà di confessione.

Esemplare è il caso di Fereshta Ludin: Ludin, una donna musulmana di origini afgane, è la più giovane di cinque figli. Sua madre, negli anni 50, è stata una delle prime donne in Afghanistan a studiare. Suo padre era un ingegnere, ha lavorato come consulente e successivamente come ministro del governo afghano. Quando Fereshta Ludin aveva quattro anni, suo padre divenne ambasciatore a Bonn. Dopo che le truppe sovietiche invasero l'Afghanistan nel 1979, la famiglia fu costretta all’esilio e fuggì in Arabia Saudita. Dopo la morte di suo padre, la famiglia si trasferì in Germania nel 1986 e fece domanda di asilo. Dopo la laurea Ludin ha completato un corso di insegnamento in inglese, tedesco e studi comunitari. Nel 1995 Ludin ricevette la cittadinanza tedesca. Dopo il tirocinio come insegnante (Ludin aveva concluso gli studi con un voto di 1,3), Fereshta Ludin tentò di diventare insegnante presso una scuola statale nel Baden-Württemberg. L’amministrazione scolastica, tuttavia, rifiutò di assumerla perché Ludin portava il velo. Il velo, secondo l’ Oberschulamt di Stoccarda, sarebbe un simbolo politico-religioso e si scontra con la libertà di religione degli alunni ed il principio di neutralità dello Stato. Invanamente Ludin non mollò e si appellò alla libertà di religione davanti ai tribunali amministrativi: ma non c’era nulla da fare! Anche la Corte federale amministrativa non accolse la richiesta della giovane donna musulmana. Solo nel settembre 2003, grazie ad una storica sentenza della Corte Costituzionale28, Ludin riuscì a far valere, in fondo, ciò che è scritto nell’art. 4 del Grundgesetz. Una sentenza, nella quale i giudici di Karlsruhe hanno puntato il dito contro la decisione dell’amministrazione scolastica, che “senza nessun fondamento giuridico” avrebbero violato la libertà della giovane insegnante. La neutralità dello Stato non può fungere da giustificante di una violazione della libertà di religione.

Ma perché l’art. 4 è “inviolabile”? E qui ritorniamo all’inizio di questo libro: i padri della Costituzione avevano in mente soprattutto il genocidio ai danni di circa 6 milioni di ebrei, le uccisioni immotivate di tanti preti, anche cattolici e lo sterminio di 500mila rom e sinti nel Terzo Reich. E la Costituzione va oltre al solo riconoscimento delle religioni: lo Stato tedesco deve fare in modo che il culto religioso possa essere praticato. Nessuna comunità religiosa deve temere alcuna forma di violenza. Questo è quello che vuole la Costituzione tedesca, un vero e proprio monito ai politici che ancora sembrano dormirci sopra.

La libertà di manifestazione del pensiero (art. 5 Grundgesetz)

L’art. 5 della Costituzione tedesca – come l’art. 21 di quella italiana – riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (ted.: Meinungsfreiheit) con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Lo sviluppo storico di questa libertà fondamentale di ogni sistema democratico ha coinciso con l’affermarsi dello Stato liberale. Già nella Dichiarazione dei diritti del 1789 viene definita la libertà di pensiero come uno dei più preziosi diritti degli uomini.

Se ogni uomo è diverso dall’altro, vuol dire che ognuno di noi percepisce la realtà in maniera diversa. Per me il bicchiere può essere mezzo pieno e per un mio amico, invece, lo stesso e identico bicchiere può essere mezzo vuoto. Potremmo stare ore e ore a discutere: il punto di vista non cambia e nessuno può definire la verità assoluta, proprio perché questa non esiste. Quel che esiste, tutto al più, può essere un’idea di verità assoluta. Ma nessuno ha il diritto di imporre agli altri la sua idea di verità.

Già Socrate, il padre del razionalismo, sosteneva che nessuno può dire con certezza di sapere. Come afferma anche il filosofo tedesco Jürgen Habermas, alla verità ci si può avvicinare solo attraverso il confronto dialettico di verità relative29. Il confronto, tuttavia, esige un sistema che accetta le regole del dibattito: non esiste, infatti, un confronto senza l’accettanza dell’altro. “Mettersi nei panni degli altri” vuol dire accettare non solo le regole della relatività dei punti di vista, ma soprattutto accettare l’altro.

Ecco perché in una democrazia il dibattito è una colonna portante della cultura politica: il dibattito permette il confronto delle idee. E solo il dibattito porta al miglioramento dello status quo e, a lunga portata, alla correzione di errori immanenti del sistema stesso.

Molti si lamentano dei politici sostenendo che “debbano discutere di meno e agire di più”. Il problema in politica nasce, però, proprio quando i politici non discutono più, quando il dibattito diventa una farsa e i politici che si confrontano non si accettano a vicenda come concorrenti in un sistema democratico, ma si considerano rispettivamente superiori all’avversario. Il politico che agisce e non discute non è un politico democratico, ma semmai uno sceriffo che in un sistema che mette al proprio centro la libertà di pensiero non dovrebbe ricoprire nessun ruolo. Infatti, se i politici smettono di discutere, si spostano dal Parlamento, luogo fondamentale di dibattimento, all’Anticamera della guerra civile. Non esiste democrazia senza discussione. La fine del dibattito è allo stesso tempo la fine della democrazia.

Una notevole differenza tra il sistema politico tedesco e quello italiano sta proprio nella diversa concezione del dibattito: in Italia i politici sembrano “sbranarsi” a vicenda, concorrenti in un ring di arti marziali, l’uno deve “distruggere” l’altro. I talk show ne sono soltanto un esempio: gente che urla e interrompe continuamente l’interlocutore (si fa per dire!). Nessuno ascolta quel che dice l’altro. La cultura politica tedesca, invece, sembra essere diametralmente opposta: si discute ma sempre nel rispetto dell’opinione altrui. E se un politico si permette di interrompere chi parla, viene prontamente redarguito dal moderatore.

Forse bisognerebbe partire proprio da qui:

è obbligo di tutti, soprattutto di genitori e insegnanti, far sempre presente ai nostri figli/alunni, che discutere è fondamentale, ma ancor più importante è saper “mettersi nei panni degli altri”.

La satira può tutto – il caso Böhmermann

Non si può parlare di libertà di opinione senza fare riferimento alla satira e, dunque, alla volontà (anche politica) di censurarla.

Dopo l’attentato alla redazione di Charlie Hebdo nell’ormai lontano 7 gennaio 2015 da parte di alcuni terroristi dell’Isis a Parigi, un noto sito italiano satirico scriveva che “la satira può tutto, tranne morire” (www.spinoza.it). Il diritto di satira è, difatti, un caposaldo della democrazia liberale e come tale è tutelato dalla costituzione tedesca (art. 5 Grundgesetz). Alcuni, forse, ricordano la vicenda che ha fatto discutere in Germania circa un anno dopo l’attentato di Parigi: il 31 marzo 2016, il comico Jan Böhmermann aveva recitato una poesia al limite del bon ton in tv, criticando in maniera molto decisa e aspra il presidente turco Erdogan. La poesia conteneva accuse politiche e allusioni sessuali (in particolare, il comico accusava il presidente turco di “prendere a calci i curdi e picchiare i cristiani mentre si dedica alla pedopornografia”).

A primo impatto sorprese la decisione della Merkel di dare il suo consenso al processo contro il comico Böhmermann, denunciato dal presidente turco Erdogan. Dal punto di vista politico, la decisione della Kanzlerin era stata addirittura giudicata una “sottomissione” alla volontà del presidente turco. Buona parte dei media – anche italiani – avevano criticato vistosamente il “Ja” all’autorizzazione al processo.

Ma Angela Merkel, in fondo, non poteva fare altrimenti: finora, infatti, la Germania ha sempre concesso agli stati “amici” l’autorizzazione a procedere: lo fece ad esempio con la Svizzera nel 2007 e nel 1977 con il Cile. Non concedere l’autorizzazione avrebbe creato un precedente. E, giustamente, il presidente turco avrebbe chiesto spiegazioni. La decisione della Merkel, però, ha un fondamento prettamente democratico: in uno Stato di diritto, infatti, non è il governo, il cancelliere oppure il presidente a decidere sulle sorti di un contenzioso giuridico. Questo compito spetta alla magistratura e ai giudici – un principio che risale a Montesquieu (la separazione dei poteri). Per lo stesso principio raramente il presidente della Repubblica si rifiuta di firmare una nuova legge se la ritiene incostituzionale: solo firmandola fa in modo che sia la Corte Costituzionale ad occuparsene. In altre parole: se la Merkel avesse detto no, avrebbe (almeno per quanto riguarda il reato di diffamazione di un capo di Stato straniero) deciso al posto dei giudici.

L’epilogo in questa vicenda? La Procura generale di Mainz30 (ted.: Generalstaatsanwaltschaft) ha archiviato il caso. Non sussistono gli estremi per l’ammissione di un reato. La satira, fortunatamente, ha vinto.

L’ambiente? Un diritto costituzionale

“L’ambiente è anche esso una risorsa e la sua dissipazione un danno anche economico. È dunque del tutto assurdo dire che vi sono cause oggettive alle offese vergognose che si sono fatte e si fanno al patrimonio ambientale del nostro paese”31.

Così, il 10 luglio 1983, Enrico Berlinguer – ex leader del PCI – parlava di ambiente in occasione della Festa nazionale dell'Unità. Berlinguer, nel suo “Discorso sulla cultura" accostava, appunto, la cultura all'ambiente. Già allora, dunque, i politici sapevano che oltre al patrimonio culturale, fosse in pericolo anche quello ambientale.

E cosa è successo da allora? Praticamente nulla, poco oppure troppo poco. Siamo ridotti a constatare che, prima della cultura, prima dell'ambiente, prima della gente, vi sono gli interessi economici e – oggi più che mai – della tecnica (e tecnologia).

Le passate generazioni non sono state capaci a trasmettere ai figli l’amore per il patrimonio ambientale, educando i figli solo a saper gestire il denaro, magari a risparmiare oppure a sacrificare la vita al lavoro, ma dimenticando la base di tutto, vale a dire il substrato, il fondamento, la natura. Siamo cresciuti con i valori del capitalismo, del liberismo: siamo magari capaci a gestire un’azienda, a pensare al profitto, ma non siamo in grado di andare oltre. Non abbiamo nessun rispetto per quello che ci circonda, sia la cultura che l'ambiente. Eppure prima o poi dobbiamo fare i conti con la natura: naturam expellas furca, tanem usque recurret, recitava Orazio32. Prima o poi è lei ad inseguirci, a cacciarci.

Addirittura ce la prendiamo con chi si batte per l’ambiente, con chi ha capito, a differenza di noi, che volere bene ai nostri figli, non vuol dire comprare loro i migliori cellulari o mandarli nelle migliori scuole e/o università, ma piuttosto fare in modo che abbiano un futuro salutare, circondati da un ambiente che lo permette.

Greta Turnberg, la ragazza che ogni giorno lotta per l’ambiente e contro gli interessi dell’economia, dà fastidio non perché è onnipresente nei media. Lo sono anche molti politici, ma stranamente non danno così fastidio come lei. Greta dà fastidio perché richiama nelle nostre coscienze la sporcizia, l’inquinamento e le scorie di ciò che fa parte della nostra vita quotidiana: andare in giro in macchina, prendere gli aerei low cost, usare plastica senza utilità e infischiarsene del consumo di acqua e altre risorse fondamentali. Ma non solo: andiamo oltre! Trattiamo Greta come nelle scuole i bulli trattano le vittime, come potrebbero trattare i nostri figli! La insultiamo, ce la prendiamo con lei perché è troppo facile. Difficile, complicato è entrare nel merito, argomentare. E allora diamo la colpa a chi non vediamo, ai “poteri forti”, a quelli che approfittano di Greta. Ma chi sono? Facciamo nome e cognome! Mettiamo nero su bianco i nomi di quelli che – apparentemente – la "manipolano".

Nel 2019, in agosto, sono andato al tribunale di Palermo per visitare la stanza che fu di Giovanni Falcone. L’ex autista e collaboratore di Falcone, che tra l’altro fa la guida a chi visita la stanza dell’ex magistrato, ha detto una frase che spesso mi ritorna in mente: “Noi italiani siamo bravi a trasformare i morti in eroi, quando invece, mentre erano vivi, li abbiamo massacrati in continuazione”. Ebbene, anche Falcone “rompeva”, anche lui era accanito contro la mafia. Quando era vivo dava fastidio. Solo dopo la sua uccisione gli italiani, brava gente, hanno capito chi era. La stessa cosa la facciamo con Roberto Saviano, con Gino Strada, con Greta Turnberg e mille altri eroi che si battono per una ragione, per un ideale. Ben vengano, invece! Benvenuta Greta, una ragazza che ha dato voce ad un’intera generazione. Una generazione che tutti critichiamo quando passa ore intere a giocare con lo smartphone e che, una volta che ha finalmente il coraggio di farsi sentire, vogliamo mettere a tacere, solo per paura di perdere la faccia, solo perché siamo incapaci di ammettere che, per quanto riguarda l’ambiente, abbiamo sbagliato quasi tutto.

E ora veniamo al dunque: una società civile, che riconosce la dignità, la libertà e l’uguaglianza degli uomini, non può fare a meno della natura. Senza un ambiente sano, i diritti fondamentali degli uomini perderebbero la loro essenza. Le nostre Costituzioni, quella tedesca e quella italiana, già ci danno gli strumenti per farlo: l’art. 9 della Costituzione italiana, il cui comma secondo individua “la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione”, è più di un primo passo. La Costituzione tedesca, il Grundgesetz, è più chiaro: l’art 20a dice, che “lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita mediante l’esercizio del potere legislativo”. Ora spetta a noi di passare dal dire al fare.

L’estrema destra in Germania – un problema mai risolto

La differenza tra i nazisti del 1933 e i radicali di destra di oggi sta fondamentalmente nel fatto che gli ultimi sanno quello che è successo tra il 1933 e il 1945. Non esiste, dunque, nessuna forma – anche lontana – di giustificazione dell’esistenza di partiti di estrema destra in Germania – di qualsiasi colore o forma essi siano. In questo contesto rientra il fenomeno – oramai affermato – dell’ascesa dell’Afd (Alternative für Deutschland). E se proprio in Germania un partito di estrema destra riesce ad ottenere per la prima volta dal dopoguerra 94 seggi nel parlamento (Bundestag), come accadde nelle elezioni politiche del 2017, bisogna cominciare a chiedersi se la Costituzione tedesca – a differenza della Weimarer Reichsverfassung – è veramente abbastanza forte per resistere a questa radicalizzazione del panorama politico tedesco.

Il Grundgesetz attribuisce alla Corte Costituzionale federale la valutazione sulla incostituzionalità di un partito politico. Il Bundesverfassungsgericht ha, dunque, il monopolio nel divieto di un partito che non rispetta le regole della democrazia. Il sistema democratico tedesco si autodefinisce wehrhafte Demokratie, vale a dire una democrazia in grado di difendersi.

Ebbene, è appena il caso di ricordare che il Parteiverbot, la messa al bando di un partito, fu, prima, nel 1952, applicata nei confronti dell’Srp, il partito neonazista e, dopo, nel 1956, nei confronti del Kpd, il partito comunista, erede della tradizione politico-ideologica di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht. In quella circostanza, i pochi seggi comunisti, il crollo dei consensi, e la completa innocuità, conseguenti anche alla nascita della Rdt nel 1949, non valsero minimamente a inibire la decisione della Corte Costituzionale nei confronti di Die rote Fahne, la bandiera rossa. Infine, il Parteiverbot fu riconfermato come istituto dal Parteiengesetz, la legge generale sui partiti politici del 1967, che, tuttavia, non impedì la costituzione, nel 1968, di un nuovo partito comunista, il Dkp, liberamente consentito dal governo di Bonn.

Nel 2016, tuttavia, il partito di estrema destra Npd non fu messo al bando: fu il secondo gran rifiuto della Corte Costituzionale, che già nel 2003 respinse la richiesta. Fu il Bundesrat, che rappresenta le regioni, ad aver provato a far vietare il partito neo-nazista. Per la camera delle regioni, il partito fondato nel 1964 “intendeva destabilizzare l’ordine democratico”. L’Npd, secondo la Corte, tuttavia, non poteva essere escluso dalla vita politica del paese perché non rappresentava una vera minaccia all’ordine democratico: con queste motivazioni la richiesta del Bundesrat fu respinta all’unanimità33.

E cosa accadrebbe se una vera e propria minaccia giungesse dalle fila dell’Afd? Finora i „pezzi da novanta“ del partito di estrema destra non ci hanno risparmiato uscite, a dir poco, scandalose: Alexander Gauland, esponente di „spicco“ dell’Afd, durante un incontro con l’ala più radicale, il leader della destra tedesca, ha scandito che “abbiamo il diritto di essere orgogliosi su quanto fatto dai soldati tedeschi in due guerre”. In un’altra occasione Gauland stesso aveva suscitato una bufera augurandosi che una ministra regionale all’Integrazione di origine turca venga “liquidata in Anatolia” – nel senso di fatta fuori! Per non parlare del leader antisemita in Turingia, Björn Hoecke, che in passato dichiarò apertamente che “non tutto di Adolf Hitler” sia “da buttar via” e che il monumento berlinese all’Olocausto sia “una vergogna”.

Ma basta tutto questo per vietare l’Afd? La Corte Costituzionale esige una costanza e un incremento della denigrazione della democrazia e delle sue istituzioni, dell’esaltazione dei principi, metodi e simboli propri del partito nazista e della minaccia e l’uso della violenza quale strumento di lotta politica. Osservando la strategia dell’Afd, che adotta i metodi di partiti populisti come il FN in Francia oppure la Lega in Italia, è difficile immaginare una messa al bando del partito blu, in quanto capaci di mobilizzare le masse estreme senza ricorrere alla violenza esplicita. Cosicché ai partiti democratici non resta altro che difendere i valori della democrazia all’interno del parlamento e dell’opinione pubblica.

17 Giovanni Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate, a cura di Eugenio Garin, Edizioni Studio Tesi, 1994, p. 5.

18 Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Reclam, 1986, p. 22.

19 Francesco Marescalco, Il diritto di avere diritti. Storia, natura e giudizio nel pensiero politico di Hannah Arendt, Aracne, 2020, p. 12.

20 Hannah Arendt, Wir Flüchtlinge. In M. L Knott (Hg.), Hannah Arendt. Zur Zeit, Rotbuch, 1943, p. 7-21.

21 Sentenza del 21.5.2004 – numero d’ordine: 2 StR 35/04.

22 Sentenza del 14.12.2004 – numero d’ordine: 2 BvR 1249/04.

23 La morte di George Perry Floyd, cittadino americano, avvenuta il 25 maggio 2020 a Minneapolis (Minnesota), fece scalpore perché causata da un arresto da parte di alcuni agenti di polizia, uno dei quali Derek Chauvin, che tenne immobilizzato Floyd per molti minuti, gravando il suo ginocchio sul collo. La morte di Floyd causò molte manifestazioni di protesta contro l’abuso di potere da parte della polizia, accusata anche di comportamenti razzisti.

24 How to Do Things with Words. The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955, p. 7, Oxford 1975.

25 Vedi su Elisabeth Selbert: Karin Dalka, FRANKFURTER RUNDSCHAU, Sternstunde einer Heldin, 19.10.2014, p. 24–26; Antje Dertinger, Elisabeth Selbert. Eine Kurzbiographie, Hessisches Frauenministerium, 1986.

26 Bellardita/Neureither, Zwischenprüfungsklausur - Öffentliches Recht: Turban statt Helm?, JuS 2005, 1000, 1003.

27 DER SPIEGEL, Seehofer spricht von “Schande für unser Land“, 10.10.2019.

28 Sentenza del 24.9.2003 – numero d’ordine: 2 BvR 1436/02.

29 Jürgen Habermas, Wahrheit und Rechtfertigung. Philosophische Aufsätze, Suhrkamp, 1999, p. 37-41.

30 SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, Strafverfahren gegen Böhmermann eingestellt, 4.10.2016.

31 Berlinguer, Discorso sulla cultura, Tre Lune Edizioni, 2014, p. 12.

32 Epist., I, 10, 24.

33 Sentenza della Corte Costituzionale del 17.1.2017 – numero d’ordine: 2 BvB 1/13.

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