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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
TITOLO X
ОглавлениеDe' ministri.
66.
I ministri sono eletti dal presidente, e rivocabili dal medesimo.
67.
Il presidente può nominare un gran giudice nazionale: questi è necessariamente il ministro della giustizia. La carica di gran giudice non si perde che per rinunzia o condanna.
68.
Gli attributi particolari del gran giudice sono: 1.º lo stabilire i regolamenti d'ordine pei tribunali; 2.º la facoltà di sospendere per un semestre qualche giudice negligente o di una condotta che offenda la dignità della sua carica; 3.º il diritto di presedere, quando il governo lo ricerca, il tribunale di cassazione, con voce preponderante.
69.
Allorchè il governo crede opportuno il nominare un segretario di stato della giustizia, e confidargli questo dipartimento, il gran giudice conserva bensì il suo titolo, ma cessa da tutte le sue funzioni. Il segretario di stato della giustizia esercita le funzioni del ministro della giustizia, ma non gode le prerogative di gran giudice.
70.
Il ministro delle relazioni estere è necessariamente tolto fra i membri della consulta di stato, a scelta del presidente il quale lo nomina e lo dimette a suo piacere.
71.
Un ministro è specialmente incaricato dell'amministrazione del tesoro pubblico. Egli veglia sulle riscossioni, ordina il giro dei fondi e i pagamenti autorizzati dalla legge; ma non può permettere verun pagamento se non in virtù, 1.º di una legge e fino alla concorrenza de' fondi specialmente assegnati ad un determinato oggetto di spesa; 2.º di un decreto del governo; 3.º di un mandato firmato da un ministro.
72.
Dee sotto la propria risponsabilità far presentare ogni anno il conto generale del tesoro pubblico ai commissarj della contabilità, entro l'ultimo semestre dell'anno successivo.
73.
I conti dettagliati della spesa di ciaschedun ministro, sottoscritti da lui medesimo, vengono ogni anno pubblicati.
74.
Nessun atto del governo può aver effetto se non è firmato da un ministro.