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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
TITOLO II

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Del diritto di cittadinanza.

4.

Ogni figlio di un cittadino, purchè dimori nel territorio della repubblica, divenuto maggiore, acquista i diritti di cittadinanza.

5.

Lo stesso diritto si accorda a qualunque forestiero che, possedendo nel territorio della repubblica una proprietà fondiaria, ovvero uno stabilimento d'industria o di commercio, vi abbia dimorato per sette anni consecutivi, e dichiarato di volerne essere cittadino.

6.

Indipendentemente dal requisito di domicilio, la legge accorda la naturalizzazione a coloro che possono giustificare o una possidenza insigne nel territorio della repubblica, o un'abilità straordinaria nelle scienze od arti, ancorchè meccaniche, o finalmente servigi importanti resi alla repubblica.

7.

Le naturalizzazioni accordate per lo passato non hanno effetto prima che sieno verificate le suddette condizioni.

8.

La legge determina il limite dell'età minorile, quello della proprietà necessaria ad acquistare per diritto la cittadinanza, e le cause per le quali si sospende o si perde l'esercizio de' diritti di cittadino.

9.

Regola pure la formazione del registro civico; i soli cittadini descritti in questo registro sono eleggibili alle funzioni costituzionali.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia

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