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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
TITOLO IV

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Del collegio de' possidenti.

20.

Il collegio de' possidenti è composto di 300 cittadini scelti fra tutti i proprietarj della repubblica che hanno in beni stabili una rendita annua non minore di sei mila lire. La sua residenza pei primi dieci anni è in Milano.

21.

Ogni dipartimento ha diritto di avere nel collegio de' proprietarj per lo meno tanti membri, quanti in ragione d'uno per ogni trenta mila abitanti corrispondono al totale della sua popolazione.

22.

Se non si trovano in un dipartimento tanti cittadini forniti della rendita prescritta dall'articolo 20, il numero si completa sopra una lista quadrupla de' maggiori possidenti dello stesso dipartimento.

23.

In ogni sessione il collegio completa sè medesimo sugli stati di possidenza fondiaria che ha diritto di chiedere al governo.

24.

Elegge nel suo seno nove membri a formar parte della censura.

25.

Forma a maggiorità comparativa de' voti una lista tripla per l'elezione de' funzionarj pubblici indicati all'art. 11, e la presenta alla censura.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia

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