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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
TITOLO III
ОглавлениеDei collegi.
10.
Tre collegi elettorali, cioè il collegio dei possidenti, quello de' dotti e quello de' commercianti, sono l'organo primitivo della sovranità nazionale.
11.
Sull'invito del governo i collegi si radunano almeno una volta ogni biennio per completare i loro corpi, e per nominare quelli della consulta di stato, del corpo legislativo, dei tribunali di revisione e di cassazione, e i commissarj della contabilità. Le loro sessioni non durano più di 15 giorni.
12.
Deliberano senza discussione e a scrutinio segreto.
13.
La seduta d'ogni collegio non è legittima senza l'intervento di più d'un terzo de' suoi membri.
14.
Ad ogni sessione ordinaria de' collegi, il governo presenta a ciascuno di essi la lista de' posti vacanti e le notizie relative alle nomine da farsi. I collegi possono ricevere direttamente i ricorsi di chi allega qualche titolo per aver luogo in alcuno di essi.
15.
Approvano o rigettano le denunzie che loro vengono fatte, come agli articoli 109, 111 e 114.
16.
Pronunciano sulla riforma di qualunque articolo costituzionale che loro vien proposta dalla consulta di stato.
17.
I membri di ciascun collegio debbono avere non meno di 30 anni, e sono eletti a vita.
18.
Si cessa d'esser membro de' collegi, 1.º per fallimento doloso legalmente provato; 2.º per un'assenza prolungata per tre sessioni consecutive dal proprio collegio senza legittima causa; 3.º per servigio accettato presso d'una potenza straniera senza permissione del proprio governo; 4.º per assenza dalla repubblica, continuata sei mesi dopo il legale richiamo; 5.º finalmente per tutte le ragioni per cui si perde il diritto di cittadinanza.
19.
Ciascun collegio prima di separarsi trasmette alla prossima censura il processo verbale della sua seduta.