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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
TITOLO XI

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Del consiglio legislativo.

75.

Il consiglio legislativo è composto per lo meno di 10 cittadini, d'età non minore di 30 anni, eletti dal presidente, e rivocabili dal medesimo dopo tre anni.

76.

I consiglieri danno il loro voto deliberativo su i progetti di legge proposti dal presidente, che non vengono approvati se non a maggiorità assoluta de' suffragi.

77.

Hanno voto consultivo in tutti gli altri affari ne' quali il presidente lo ricerca.

78.

Sono specialmente incaricati della redazione de' progetti di legge; dell'esposizione de' motivi che gli hanno determinati; delle conferenze cogli oratori del corpo legislativo, e delle discussioni relative in contraddittorio de' medesimi; decidono su le quistioni di cui all'articolo 100.

79.

I ministri possono intervenire al consiglio legislativo in conseguenza dell'invito del presidente.

80.

Il trattamento di ogni consigliere è di lire 20,000.

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