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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
TITOLO XIII
ОглавлениеDe' tribunali.
94.
Le differenze fra privati possono terminarsi per mezzo d'arbitri. Il loro giudizio è inappellabile e senza ricorso alla cassazione. Vi sono in materia civile de' conciliatori e de' giudici di prima istanza, dei tribunali d'appello, due tribunali di revisione ed uno di cassazione.
95.
Non si dà appello da due sentenze conformi. La revisione ha luogo nel solo caso di due sentenze discordanti.
96.
Il tribunale di cassazione, 1.º annulla i giudicati inappellabili ne' quali sono state violate le forme, o che contengono una manifesta contravvenzione alla legge; 2.º pronuncia sulle domande di remissione da un tribunale all'altro per causa di sospetto legittimo o di sicurezza pubblica; 3.º pronuncia pure sulle quistioni d'incompetenza delle cause criminali, e sugli atti d'accusa promossi contro qualche tribunale; 4.º denunzia ai collegi gli atti del corpo legislativo o del governo, che importano usurpazione del potere giudiziario, o frappongono impedimento al libero di lui esercizio.
97.
In materia di delitti vi sono de' tribunali criminali. Pei delitti soggetti a pena afflittiva o infamante, un primo giurì ammette o rigetta l'accusa. Se questa viene ammessa, un secondo giurì riconosce e verifica il fatto, e i giudici applicano in seguito la legge. Il loro giudizio è inappellabile.
98.
La legge stabilisce l'organizzazione, la competenza, la giurisdizione territoriale, le funzioni de' tribunali e il trattamento dei giudici.
99.
La legge fissa l'organizzazione dei giurì e l'epoca in cui debbono essere attivati, non però più lontana di dieci anni.
100.
Le quistioni di pubblica amministrazione sono di privativa competenza del consiglio legislativo.
101.
Le camere di commercio pronunciano sommariamente nelle cause mercantili.
102.
I delitti militari sono giudicati da' consigli di guerra, a norma del codice militare.
103.
I membri dei tribunali di cassazione e revisione sono eletti dai collegi. Quelli dei tribunali d'appello, i giudici ordinarj e i conciliatori sono nominati dalla consulta di stato sopra le liste che vengono loro presentate dai tribunali di cassazione, di revisione e d'appello. La legge regola la formazione di queste liste.
104.
I giudici sono eletti a vita. Non vengono destituiti che per mancanze relative al loro ufficio, e per tutte le cause per le quali si perde il diritto di cittadinanza.