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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
TITOLO XIV

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Della risponsabilità de' funzionarj pubblici.

105.

Le funzioni di membro de' collegi e della censura, di presidente e vicepresidente del governo, di membro della consulta di stato, del consiglio legislativo, del corpo legislativo, della camera degli oratori, de' tribunali di revisione e di cassazione non danno veruna risponsabilità.

106.

Per delitti personali e non derivanti dall'esercizio delle suddette funzioni, i prevenuti sono rimessi ai tribunali competenti dai corpi cui appartengono.

107.

I ministri sono risponsabili, 1.º degli atti del governo da loro sottoscritti; 2.º della inesecuzione delle leggi e dei regolamenti d'amministrazione pubblica; 3.º degli ordini particolari che avessero dato contrarj alla costituzione e ai regolamenti veglianti; 4.º della malversazione della sostanza pubblica.

108.

Il governo, la camera degli oratori, il tribunale di cassazione, per gli oggetti di loro rispettiva competenza, denunziano ai tre collegi gli atti incostituzionali e i dilapidatori della pubblica fortuna. Se due collegi dichiarano che la denunzia merita di essere posta in considerazione, viene rimessa alla censura.

109.

La censura, dietro il voto de' due collegi, esamina i fondamenti della denunzia, sente i testimonj, cita gli accusati, e quando crede fondata l'accusa, rimette l'accusato al tribunale di revisione che lo giudica inappellabilmente e senza ricorso alla cassazione.

110.

Indipendentemente dell'esito del giudizio, il decreto con cui la censura ammette l'accusa, priva il funzionario della sua carica, e l'inabilita per quattro anni ad ogni pubblico impiego.

111.

Oltre i casi di denunzia degli articoli 108 e 109, la censura può direttamente far conoscere al governo che qualche funzionario ha perduta la confidenza della nazione, ovvero che ha dilapidata la sostanza pubblica. Questa partecipazione è segreta.

112.

Il governo o destituisce il funzionario denunziato, ovvero con messaggio partecipa ai collegi le ragioni per cui non ha potuto convenire nell'opinione della censura.

113.

I collegi, se aderiscono al parere del governo, passano all'ordine del giorno sulla denuncia: se a quello della censura, rimettono il messaggio del governo all'esame della censura prossima.

114.

La seconda censura, dopo il voto dei due collegi, prende ad esame i fondamenti della denunzia, sente l'accusato e i testimonj, e quando crede l'accusa fondata, rimette il prevenuto al tribunale di revisione. Questa remissione produce gli effetti indicati all'articolo 110.

115.

I giudici civili e criminali sono pure rimessi al tribunale di revisione da quello di cassazione pei delitti relativi alle loro funzioni.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia

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