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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
TITOLO VIII
ОглавлениеDel governo.
43.
Il governo è affidato ad un presidente, ad un vicepresidente, ad una consulta di stato, a dei ministri e ad un consiglio legislativo nelle loro rispettive attribuzioni.
44.
Il presidente dura in carica 10 anni, ed è indefinitivamente rieleggibile.
45.
Il presidente ha l'iniziativa di tutte le leggi, come all'articolo 76.
46.
Ha pure l'iniziativa di tutte le negoziazioni diplomatiche.
47.
È incaricato esclusivamente del potere esecutivo ch'esercita per mezzo dei ministri.
48.
Nomina i ministri, gli agenti civili e i diplomatici, i capi dell'armata e i generali. La legge provvede per gli ufficiali di rango inferiore.
49.
Nomina il vicepresidente che in di lui mancanza prende il suo luogo nel consiglio legislativo, e lo rappresenta in tutte le parti ch'egli vuole affidargli. Nominato una volta, non può esser rimosso durante la presidenza di chi lo ha eletto.
50.
In qualunque caso di vacanza della presidenza passano in lui tutti gli attributi del presidente sino all'elezione del successore.
51.
I sigilli dello stato sono presso il presidente. Un segretario di stato da lui eletto, che ha il grado di consigliere, è incaricato sotto la sua personale risponsabilità di presentargli entro il termine di tre giorni le leggi sanzionate dal corpo legislativo, di apporvi il sigillo dello stato e di promulgarle.
52.
Lo stesso segretario di stato contrassegna la firma del presidente, e tiene il registro particolare de' di lui atti.
53.
Il trattamento del presidente è di lire 500,000 di Milano; quello del vicepresidente è di lire 100,000.