Читать книгу Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia - Unknown - Страница 16

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
TITOLO XV

Оглавление

Disposizioni generali.

116.

La costituzione non riconosce altra superiorità civile fuor di quella che nasce dall'esercizio delle pubbliche funzioni.

117.

È libero ad ogni abitante nel territorio della repubblica l'esercizio privato del proprio culto.

118.

L'arresto senza mandato preventivo di un'autorità che abbia diritto d'ordinarlo, è nullo, a meno che il delinquente non sia stato sorpreso in flagrante delitto; ma questo arresto può essere convalidato dal decreto posteriore d'un'autorità competente, motivato sopra sufficienti indizj.

119.

La repubblica non riconosce altri privilegi nè altri vincoli all'industria e al commercio interno ed esterno, fuor di quelli che la legge stabilisce.

120.

Evvi in tutta la repubblica uniformità di pesi, di misure, di monete, di leggi criminali e civili, di catasto prediale e di sistema di pubblica istruzione elementare.

121.

Un istituto nazionale è incaricato di raccogliere le scoperte, e di perfezionare le scienze e le arti.

122.

Una contabilità nazionale regola e verifica i conti dell'entrata e delle spese della repubblica. Questa magistratura è composta di cinque membri scelti da' collegi. Si rinnova mediante la sortita di uno de' suoi membri di due in due anni. Essi però sono indefinitamente rieleggibili.

123.

La truppa assoldata è subordinata ai regolamenti d'amministrazione pubblica. La guardia nazionale non lo è che alla legge.

124.

La forza pubblica è essenzialmente ubbidiente. Nessun corpo armato può deliberare.

125.

Tutt'i debiti e crediti delle diverse province le quali in oggi formano parte della repubblica, appartengono alla nazione. La legge determina le disposizioni relative a quelli dei comuni.

126.

L'acquirente de' beni nazionali di qualunque provenienza che ne gode dietro una vendita legalmente compita, non può per alcun titolo essere turbato nel pacifico possesso dei beni comprati, salvo al terzo reclamante, qualora vi sia luogo, il diritto d'essere indennizzato dal tesoro pubblico.

127.

La legge assegna sui beni nazionali invenduti una conveniente rendita ai vescovi, ai loro capitoli e seminarj, ai parochi e alla fabbrica delle cattedrali. Questa rendita è intangibile.

128.

Quando dopo l'intervallo di tre anni la consulta di stato riconosce necessaria la riforma di qualche articolo costituzionale, la propone ai collegi che ne giudicano.

BONAPARTE. MELZI. MARESCALCHI

Per copia conforme;

Il Consigliere Segretario di Stato,

=Guicciardi=.

Certificato conforme;

Il Consigliere Segretario di Stato,

=A. Strigelli=.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia

Подняться наверх