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V. PER UNO STUDIO DEL DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

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Quanto sin qui discusso rappresenta un formidabile stimolo culturale che ci porta a rilanciare nel nostro Paese, anche con riferimento alla valutazione dei profili lavoristici della emergenza sanitaria da Covid-19, il metodo del diritto delle relazioni industriali e cioè lo studio sistematico del diritto prodotto dai sistemi di contrattazione collettiva allo stesso modo con cui John Commons55, nel pionieristico tentativo di integrare razionalità economica e razionalità giuridica, indagò i fondamenti dei moderni sistemi di produzione industriale e cioè le variegate forme di industrial government, i primi contratti collettivi, la prima normativa infortunistica e le forme di intervento dello Stato nelle attività economiche e nelle problematiche del lavoro.

La lettura sistematica del ricco materiale giuridico prodotto dai sistemi di relazioni industriali56 si rivela di particolare importanza anche nel caso specifico, con riferimento cioè alla emergenza occupazionale e alle problematiche lavoristiche causate dal Covid-19, perché mostra una volta ancora come l’economia non sia un insieme immutabile di leggi naturali e tanto meno il regno incontrastato del tornaconto dell’imprenditore, quanto, piuttosto, il terreno della volontà e delle scelte57. Scelte non facili e che aprono certamente anche aspri conflitti sociali, come nel caso della determinazione delle misure di chiusura/riapertura delle attività produttive, e che però possono essere meglio composte nella dimensione della norma pattizia (l’accordo o volontà collettiva) piuttosto che in quella della norma imperativa calata dall’alto e non senza le immancabili italiche deroghe che finiscono poi per renderla poco effettiva o comunque facilmente aggirabile (come nel caso del silenzio-assenso prefettizio per le attività formalmente sospese durante l’emergenza).

Ritorna qui l’importante riflessione di Werner Sombart quando afferma che l’economia non è un nostro destino. Questo nel senso che l’economia “non costituisce un processo naturale, ma è sempre stata –e tale rimarrà per l’avvenire– una creazione culturale scaturita dalla libera decisione degli uomini. Sicché anche il futuro dell’economia, o di un determinato sistema economico, è rimesso alla valutazione che discende dalla libera volontà di uomini i quali, nella realizzazione dei propri obiettivi, risultano vincolati alle esigenze imposte tanto dalla natura quanto dallo spirito. Nella sua essenza, il futuro assetto dell’economia è quindi un problema non di scienza ma di volontà: in quanto tale, esso non riguarda affatto lo scienziato, il quale deve limitarsi a stabilire ciò che è, senza giudicare come dovrebbe essere”58. Affermazione questa sicuramente valida per il sociologo o per l’economista, rispetto a un certo modo di intendere e di fare economia, e che tuttavia assume una diversa colorazione per chi applica il metodo giuridico e cioè quello che Uberto Scarpelli chiamava “il punto di vista interno a un dato ordinamento giuridico”59, ovvero niente altro che il dover essere giuridico.

Se l’economia e il mercato sono il frutto della libera volontà degli uomini, allora il giurista del lavoro è chiamato a riconoscere e valorizzare questa volontà che, come abbiamo imparato dalla lezione di Gino Giugni60, emerge in termini normativi non solo nell’ambito dell’ordinamento statuale ma anche di quello intersindacale secondo espressioni di razionalità giuridica decisamente più aderenti alla realtà dei fenomeni che si intendono disciplinare. Profilo questo che, paradossalmente, ha dovuto riconoscere anche il nostro Legislatore quando, dopo aver fatto ricorso ai discutibili codici ATECO per selezionare le attività economiche essenziali, ha poi comunque dovuto far ricorso al diritto delle relazioni industriali e, segnatamente, alla legificazione61 dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro per garantire in termini di effettività e di consenso sociale la sicurezza dei lavoratori rispetto alle attività non sospese e, a seguire, il progressivo ritorno al lavoro in sicurezza.

Globalización y digitalización del mercado de trabajo: propuestas para un empleo sostenible y decente

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