Читать книгу Globalización y digitalización del mercado de trabajo: propuestas para un empleo sostenible y decente - Lourdes Mella Méndez - Страница 14
VI. BIBLIOGRAFIA
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1. Per una appassionata difesa della attualità dei valori fondativi del diritto del lavoro si veda A. Garilli, Le trasformazioni del diritto del lavoro tra ragioni dell’economia e dignità della persona, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. IT, 2020, n. 412.
2. Su cui insiste, nella impostazione del suo ragionamento sulle conseguenze strutturali della pandemia, T. Treu, Diritto e politiche del lavoro tra due crisi, in DRI, 2020, n. 2.
3. D’obbligo il rinvio a U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Roma, 2013 (ma 1986).
4. Del rischio pandemie e delle relative tensioni tra salute ed economia si parlava già, in Italia, in La vita buona nella società attiva – Libro Bianco sul futuro del modello sociale, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Roma, 2009, e, non a caso, risalgono al 2009 le prime Raccomandazioni generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in corso di pandemia influenzale nei luoghi di lavoro rese note dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In tema si rinvia a M. Giovannone, M. Tiraboschi (a cura di), Pandemia influenzale e valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, Bollettino speciale ADAPT, 2009, n. 11.
5. Così: U. Beck, La società del rischio ecc., cit., qui 103.
6. Per una prima ricostruzione del frammentario e contraddittorio quadro normativo dell’emergenza cfr. il dossier curato da C. Drigo, A. Morelli, L’emergenza sanitaria da Covid-19. Normativa, atti amministrativi, giurisprudenza e bibliografia, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, 2020, 4-130.
7. Ampia e convincente argomentazione in U. Beck, La società del rischio ecc., cit., 75-110.
8. Tra i numerosi studi che si muovono in questa direzione si veda L. Becchetti, G. Conzo, P. Conzo, F. Salustri, Understanding the Heterogeneity of Adverse COVID-19 Outcomes: the Role of Poor Quality of Air and Lockdown Decisions, 2020 (reperibile nel sito internet del Social Science Research Network).
9. Cfr. U. Beck, La società del rischio ecc., cit., qui 79.
10. Il tema è indagato da P. Tomassetti, Diritto del lavoro e ambiente, Bergamo, 2018, ma si veda già R. Del Punta, Tutela dell’ambiente di lavoro e questione ambientale, in DRI, 1999, 151-160.
11. U. Beck, La società del rischio ecc., cit., qui 78.
12. G. Giugni, Il “Ragionevole Capitalismo” di John R. Commons, in il Mulino, 1952, n. 12, spec. 679, dove parla di una concezione giuridico-istituzionale della economia e del mercato nei termini di una dimensione collettiva (di gruppi e interessi contrapposti) nella formazione ed evoluzione del dato giuridico e normativo.
13. Ancora G. Giugni, Il “Ragionevole Capitalismo” di John R. Commons, cit., qui 677.
14. In tema si veda, esattamente trenta anni fa (1991), l’editoriale di avvio della rivista DRI a firma di Luciano Spagnuolo Vigorita.
15. G. Giugni, Il “Ragionevole Capitalismo” di John R. Commons, cit., qui 676.
16. In questa direzione si muoveva, infatti, la bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicata sui siti internet dei principali organi di stampa il 7 marzo 2020 secondo uno schema comunicativo del Governo volutamente finalizzato alla diffusione di testi e indiscrezioni prima della loro approvazione finale e relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
17. In questi termini l’art. 1, comma primo, lett. a, del d.P.R. 8 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
18. Si veda ancora il d.P.R. 8 marzo 2020.
19. D.P.R. 22 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. A seguire, nella stessa direzione, si veda poi il d.P.R. 26 aprile 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
20. Come inizialmente indicato all’art. 1, comma secondo, lett. n, del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 (poi abrogato dal d.l. 25 marzo 2020, n. 19). Sul punto si veda, per tutti, A. Pileggi, Una riflessione sul diritto del lavoro alla prova dell’emergenza epidemiologica, in A. Pileggi (a cura di), Il diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica, Roma, 2020, qui 1 e 7-8.
21. Art. 87 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
22. Si veda il d.m. del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, che ha provveduto ad estendere l’elenco delle attività economiche e produttive consentite.
23. Si veda, per esempio, lo studio di C.A. Favero, A. Ichino, A. Rustichini, Restarting the Economy While Saving Lives Under COVID-19, 2000 (reperibile nel sito internet del Social Science Research Network), che fornisce un modello di diffusione dei contagi calibrato su politiche prudenti di graduale ritorno al lavoro basato su una combinazione di criteri di selezione delle persone autorizzate a tornare al lavoro in base alla età e al rischio del settore in cui sono impiegate.
24. Da cui è derivata la sterile polemica sul ‘giusto prezzo’ di una singola vita umana. Polemica avviata in Europa da un cupo editoriale dell’Economist (Covid-19 presents stark choices between life, death and the economy, in The Economist, 2 aprile 2020) sulla ragionevolezza di una analisi in termini puramente di costi e benefici del valore salute rispetto alle ragioni della economia e ai danni economici causati dal blocco delle attività produttive.
25. In tema si veda, per gli Stati Uniti d’America, il contributo di Z. Lin, C.M. Meissner, Health vs. Wealth? Public Health Policies and the Economy During Covid-19, NBER Working Paper 2020, n. 27099, spec. 9.
26. In questa prospettiva si veda il tentativo di valutazione contenuto nello studio INAPP, Lavoratori a rischio di contagio da Covid-19 e misure di contenimento dell’epidemia, INAPP Policy Brief, 2020, n. 16, che, con riferimento alla composizione delle professioni all’interno dei settori interessati e alle mansioni svolte dai lavoratori, cerca di definire l’indice che misura la frequenza della esposizione a malattie e/o infezioni, l’indice di vicinanza fisica con altri lavoratori e l’indice che misura la possibilità di lavorare da remoto.
27. Cfr. F. Patriarca, Chi sono i lavoratori “necessari”, in Huffington Post, 28 marzo 2020, secondo cui “nel passaggio tra le due versioni del decreto, con l’intervento dei Sindacati e l’emersione di ‘alcune mancanze da correggere’, cosa abbastanza inattesa, la platea dei lavoratori necessari è cresciuta di oltre un milione”.
28. In tema, per tutti, si veda P. Bianchi, S. Labory, Industrial Policy for the Manufacturing Revolution Perspectives on Digital Globalisation, Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA, 2018, qui 3.
29. D’obbligo il rinvio a E. Moretti, La nuova geografia del lavoro, Milano, 2012.
30. Per questa ipotesi si veda R. Baldwin, R. Freeman, Supply chain contagion waves: Thinking ahead on manufacturing ‘contagion and reinfection’ from the COVID concussion, in Vox, 1° aprile 2020.
31. Si veda, per tutti, P. Khanna, Connectography. Mapping the Future of the Global Civilization, New York, 2016.
32. W. Sombart, Die Zukunft des Kapitalismus, Berlino, 1932. Nel testo il riferimento è alla traduzione italiana dell’opera di Werner Sombart contenuta in R. Iannone (a cura di), L’avvenire del capitalismo, Milano-Udine, 2015, qui 27.
33. Ivi, 27, nota 1, dove espressamente afferma di porsi “contro alla nota formala con cui Marx compendiava l’essenza della modernità: ‘L’economia e il nostro destino’ – die Wirtschaft ist unseres Schicksal”.
34. Con riferimento alle tematiche di interesse giuslavoristico si veda INPS – Direzione centrale entrate, Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989, giugno 2014.
35. Si veda, in particolare, il d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, sulla validazione degli apprendimenti non formali e informali e sugli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze di attuazione dell’art. 4, commi 58-68, della l. n. 92/2012 (c.d. ‘legge Fornero’). Per un commento critico si veda M. Tiraboschi, Validazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze per il mercato del lavoro, in U. Buratti, L. Casano, L. Petruzzo (a cura di), Certificazione delle competenze Prime riflessioni sul decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, Bergamo, ADAPT Labour Studies e-book series, 2013, 18-25.
36. Si veda l’art. 8, comma terzo, lett. c, d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13.
37. D.m. del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019, concernente l’approvazione, nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione presidenziale dell’INAIL 2 ottobre 2018, n. 385, delle Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
38. La realtà economica sottesa all’impianto normativo di tutela resta grosso modo quella delineata nell’art. 1, capo I (Attività protette), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e nell’art. 1 (Ambito di applicazione delle gestioni) del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
39. Così: E. Ferro, M.R. Fizzano, C. Kunkar, A. Locatelli, D. Marzano, A. Nicifero, P. Opice, P. Ricciardi, S. Severi, A. Terracina, N. Todaro, Il rischio assicurato: percorso per la revisione delle tariffe dei premi INAIL, in INAIL, Sfide e cambiamenti per la salute e la sicurezza sul lavoro nell’era digitale, 2018, qui 113.
40. Si veda INAIL, Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, aprile 2020, 9-10 e spec. 18-30, per una matrice di rischio costruita attraverso un elenco dei settori produttivi con l’attribuzione relativa sia alla dimensione di aggregazione sociale sia alla classe di rischio media integrata per i primi due livelli di classificazione ATECO integrata con una analisi di dettaglio relativa al terzo livello per il set-tore G in relazione alle differenti attività commerciali.
41. Come specifica il successivo comma terzo dello stesso art. 17, “l’organizzazione dell’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro deve consentire la loro conservazione nel tempo e la pubblica consultazione. I contenuti dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro vengono memorizzati secondo criteri e procedure stabiliti d’intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro”.
42. In tema si veda, in dettaglio, il contributo di S. Ciucciovino, Le potenzialità informative della connessione delle banche dati CNEL con altre banche dati, in CNEL, XXI Rapporto Mercato del lavoro e contrattazione collettiva 2019, 27 novembre 2019, RAP 380, 311-316.
43. CNEL, XXI Rapporto mercato del lavoro e contrattazione collettiva 2019, cit., 30.
44. Senato della Repubblica, d.d.l. n. 1232, d’iniziativa del CNEL, Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro, comunicato alla Presidenza il 5 aprile 2019.
45. Cfr. l’art. 1, comma primo, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 1989, n. 389.
46. In questa direzione, e recependo integralmente la proposta avanzata dal CNEL, si veda Senato della Repubblica, d.d.l. n. 1132, d’iniziativa dei senatori Nannicini, Patriarca e altri, Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale, comunicato alla Presidenza l’11 marzo 2019.
47. Così G. Giugni, Introduzione, in G. Giugni, Lavoro, legge, contratti, Bologna, 1989, qui 13, con riferimento all’istituzionalismo nord-americano della Scuola del Wisconsin che si era fatto carico di integrare la teoria economica con una teoria del diritto.
48. In tema si veda, in dettaglio, il contributo di S. Ciucciovino, Le potenzialità informative della connessione delle banche dati CNEL con altre banche dati, cit., qui 314.
49. Così: M. Biagiotti, S. Tomaro, L. Venturi, L’archivio dei contratti collettivi presso il CNEL. Metodologia, dati, sistema, in CNEL, XXI Rapporto Mercato del lavoro e contrattazione collettiva 2019, cit., qui 322.
50. Così: S. Ciucciovino, Le potenzialità informative della connessione delle banche dati CNEL con altre banche dati, cit., qui 313.
51. Senato della Repubblica, d.d.l. n. 1132, cit., qui l’art. 2.
52. Ancora S. Ciucciovino, Le potenzialità informative della connessione delle banche dati CNEL con altre banche dati, cit., qui 315.
53. Si veda l’art. 2061 c.c., secondo cui “l’ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell’autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali”. In dottrina si veda, per tutti, F. Pergolesi, Istituzioni di diritto corporativo, Torino, 1935 (seconda edizione), qui 217-292.
54. Si veda l’art. 2072 c.c. (Deposito e pubblicazione).
55. Si veda G. Giugni, Il “Ragionevole Capitalismo” di John R. Commons, cit., qui 677-678.
56. Materiale che cerchiamo di monitorare e sistematizzare attraverso il rapporto annuale di ADAPT sulla contrattazione collettiva utilizzando una banca dati di circa 4.000 contratti collettivi aziendali e territoriali integrata dalla lettura dei contratti collettivi nazionali di lavoro reperibili nel repertorio del CNEL. Si veda, da ultimo, il VI Rapporto ADAPT sulla contrattazione collettiva in Italia, Bergamo, 2020.
57. Ancora G. Giugni, Il “Ragionevole Capitalismo” di John R. Commons, cit., spec. 675, dove ricorda che in termini moderni l’economia è definita «scienza delle scelte».
58. W. Sombart, L’avvenire del capitalismo, cit., 27.
59. U. Scarpelli, Metodo giuridico, in RDP, 1971, 553-574.
60. G. Giugni, Introduzione allo studio della autonomia collettiva, Milano, 1977 (ma 1960).
61. L’efficace espressione è di P. Pascucci, Ancora su coronavirus e sicurezza sul lavoro: novità e conferme nello ius superveniens del d.P.C.M. 22 marzo 2020 e soprattutto del d.l. n. 19/2020, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 2020, qui 21, con riferimento all’art. 1, comma secondo, del d.l. n. 19/2020, che dispone “la ‘salvezza’ degli effetti prodotti e degli atti adottati sulla base dei decreti” governativi, e anche 123, dove, con chiaro riferimento alla teoria dell’ordinamento intersindacale di Gino Giugni, si legge: “data la particolare finalità che il Protocollo persegue in questo contesto di emergenza, non pare ragionevole contestare, facendo leva sulla sua origine negoziale, la sua potestà lato sensu normativa, come d’altronde accade quando un prodotto dell’autonomia negoziale privata viene assunto dall’ordinamento statuale per perseguire finalità di tutela dell’interesse pubblico generale. E ciò a maggior ragione quando, come nel caso in esame, l’autonomia negoziale è stata sollecitata fin dall’origine ad operare nell’ambito dell’ordinamento statuale ed il suo prodotto finale è stato condiviso e ‘validato’ dallo stesso ordinamento dello Stato mediante l’attiva partecipazione e la sottoscrizione dell’Esecutivo” (corsivo mio).