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III. Il rapporto di lavoro pubblico: il “collocamento a riposo”

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La disciplina dettata per il settore pubblico prevede un limite di età per il “servizio” attivo, ritenuto coerente con i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione dettati dall’art. 97 Cost.5. Una volta raggiunto tale limite, il rapporto di impiego cessa automaticamente, perché il lavoratore viene “collocato a riposo”.

L’età di collocamento a riposo è stabilita dagli ordinamenti delle singole pubbliche amministrazioni. Per tutti i dipendenti civili e militari dello Stato, tale limite è fissato nel 65° anno di età (art. 4 del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092)6.

E’ da notare che, originariamente, il collocamento a riposo operava a prescindere dalla maturazione, da parte dell’impiegato, del diritto alla pensione (diritto che presuppone, di norma, il possesso non solo del requisito di età anagrafica, ma anche di determinati requisiti di anzianità di versamenti contributivi). Tuttavia, il rischio che, in applicazione di questa regola, venisse a cessare il rapporto di un lavoratore che non potesse da subito godere della pensione era remoto, perché i requisiti anagrafici all’epoca fissati per l’accesso al pubblico impiego erano tali da consentire, di norma, la maturazione dell’anzianità contributiva minima richiesta ai fini della pensione ben prima di raggiungere l’età di collocamento a riposo.

In ogni caso, la Corte costituzionale, ha dichiarato incostituzionale l’art. 4 del citato D.P.R. n. 1072 del 1973 nella parte in cui non consentiva, ai lavoratori che al compimento del 65° anno di età non avessero ancora maturato il diritto a pensione, di rimanere in servizio fino al conseguimento del diritto medesimo7. La Corte rilevò, infatti, che l’art. 38 comma 2 della Costituzione8 impone che a tali lavoratori sia riconosciuta la possibilità, quale che sia la data di assunzione, di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale.

Pertanto, i limiti ordinamentali di cui si è detto continuano a rappresentare l’età massima di permanenza in servizio del lavoratore pubblico, salvo il caso in cui questi non abbia ancora maturato il diritto a pensione.

Estudios sobre la prolongación de la vida activa de los trabajadores

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