Читать книгу Cumplimiento cooperativo y reducción de la conflictividad: hacia un nuevo modelo de relación entre la Administración tributaria y los contribuyentes - Pedro José Carrasco Parrilla - Страница 54

III. Effetti premiali

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I benefici derivanti dall’accesso al regime di adempimento collaborativo sono di varia natura e riguardano, in particolare, la riduzione delle sanzioni correlate alle fattispecie di rischio, comunicate in modo tempestivo ed esauriente, nel caso in cui l’Ufficio non condivida la posizione dell’impresa, la possibilità per l’impresa di avvalersi di una procedura abbreviata di interpello preventivo nonché di concludere con l’Agenzia delle entrate un accordo di adempimento collaborativo. Tuttavia, tra gli effetti premiali sembra opportuno far rientrare, seppure non prevista espressamente, anche la modifica della competenza sui controlli delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti ammessi al regime e sulle attività relative al predetto regime, limitatamente ai periodi d’imposta per i quali il regime dispiega i suoi effetti.

Sotto il profilo sanzionatorio, per i rischi comunicati all’Agenzia delle entrate prima della presentazione delle dichiarazioni dei redditi, il legislatore ha stabilito che le sanzioni amministrative – applicate nel caso in cui l’impresa abbia deciso di non adeguarsi all’interpretazione fornita dall’Agenzia durante le interlocuzioni – sono ridotte, in forza dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 128/15, della metà e non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La loro riscossione è, altresì, sospesa fino alla definitività dell’accertamento tributario30. Per quanto riguarda, invece, le sanzioni penali, il legislatore tributario non le ha escluse, limitandosi a stabilire che, in caso di denuncia per reati fiscali, l’Agenzia delle entrate deve comunicare alla Procura della Repubblica se il contribuente ha aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio fiscale e all’attribuzione di ruoli e responsabilità previsti dal sistema adottato, affinché l’Autorità giudiziaria competente possa valutare il comportamento del contribuente anche in relazione ad eventuali iniziative poste in essere al fine di limitare o evitare gravi incongruenze31. Si ritiene che l’esigenza a cui risponde tale previsione sia quella di imporre all’Amministrazione finanziaria di dare conto della trasparenza e collaborazione manifestate dall’impresa contribuente, al fine di consentire all’autorità giudiziaria penale di valutare l’(in)sussistenza dell’elemento soggettivo32.

Proseguendo nell’analisi dell’istituto in esame, va precisato che la procedura abbreviata di interpello preventivo accentua, in modo significativo, il sistema di premialità per le imprese che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo in quanto garantisce forme di certezza preventiva con carattere di tempestività. Con la nuova procedura abbreviata di interpello preventivo, prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n.156/2015 e disciplinata dal D.M. 15 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate si impegna a valutare l’idoneità della domanda presentata dal contribuente, la sufficienza della documentazione prodotta (entro quindici giorni dal ricevimento della stessa) e a rispondere entro i successivi quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento dell’istanza o della eventuale documentazione integrativa richiesta. La riduzione dei tempi di risposta rispetto a quelli previsti per gli interpelli ordinari è resa possibile soprattutto dal fatto che è stato già intrapreso un percorso di cooperazione con il contribuente che ha consentito all’ Agenzia delle entrate di conoscere, preventivamente, le situazioni suscettibili di generare i rischi fiscali connessi alle operazioni controverse.

Per quanto riguarda, infine, l’effetto premiale rappresentato dalla conclusione dell’accordo di adempimento collaborativo, secondo parte della dottrina33, il nuovo regime rappresenterebbe “una sorta di accertamento con adesione anticipato” posto che può riguardare “fattispecie non ancora formalmente censurate dall’Amministrazione o addirittura non verificatasi”. Il contenuto dell’accordo di adempimento collaborativo vincola, come è noto, le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale è stata definita la soluzione condivisa e per i periodi d’imposta successivi salvo “mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto” rilevanti ai fini della comune valutazione. A questo riguardo va precisato che un vulnus all’esigenza di certezza per il contribuente è rappresentato dal fatto che la disciplina non chiarisce cosa debba intendersi per “mutamenti delle circostanze di fatto e di diritto”, nonostante si tratti di questione importante, posto che l’efficacia dell’accordo è subordinata alla permanenza, per tutta la sua durata, proprio di tali circostanze. L’espressione utilizzata dalla norma – “mutamenti di diritto” e non “modifiche normative” – sembra ricomprendere teoricamente anche mutamenti di indirizzo giurisprudenziale (sentenze della Corte Costituzionale, della Cassazione e della Corte di Giustizia europea) e ciò a danno di quella garanzia di certezza del diritto nei rapporti tra contribuenti e Fisco che dovrebbe rappresentare lo scopo del nuovo regime di adempimento collaborativo. L’intesa raggiunta con l’accordo di adempimento collaborativo non sembra, dunque, mettere al riparo il contribuente dall’eventuale notifica di avvisi di accertamento di contenuto difforme rispetto all’accordo raggiunto con evidenti effetti negativi sulla tax compliance dei grandi contribuenti.

Sotto il profilo della premialità e con riferimento alla competenza sui controlli dei contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo, va precisato che, nel nuovo regime, in materia di controlli delle dichiarazioni dei redditi, la competenza esclusiva dell’Agenzia delle entrate34 è attribuita alla Direzione Centrale Accertamento35 ed è esercitata dall’Ufficio Cooperative compliance, incardinato presso la Direzione Centrale, al quale il Provvedimento del 201736 ha, come è noto, attribuito il ruolo di interlocutore unico dei soggetti aderenti al regime; e ciò sia nella fase delle interlocuzioni costanti e preventive attraverso l’individuazione dei c.d. “funzionari di riferimento” sia nella fase del controllo e dell’accertamento ex post sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti ammessi al regime. Dunque, all’Ufficio Cooperative compliance spettano gli “ordinari poteri di controllo”37 declinati secondo lo schema tipico dei poteri autoritativi riconosciuti agli Uffici finanziari dalle vigenti norme con la conseguente assegnazione, tra gli altri, dei poteri finalizzati all’acquisizione di dati e notizie utili ai fini del controllo sostanziale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ammessi al regime38 durante il periodo di applicazione del regime stesso. Le articolazioni territoriali dell’Agenzia delle entrate competenti conservano, invece, poteri di controllo e accertamento nei confronti dei soggetti ammessi al regime limitatamente ai periodi d’imposta antecedenti all’adesione e al periodo di esclusione dal regime stesso; tuttavia, per evitare reiterazioni di accessi e richieste rivolte alle imprese e garantire uniformità di indirizzo strategico e operativo, è stato attribuito alla Direzione Centrale Accertamento il monitoraggio delle attività espletate dalle articolazioni territoriali competenti per il controllo delle dichiarazioni presentate in relazione ai periodi di imposta antecedenti all’ingresso al regime. Gli Uffici territoriali devono informare preventivamente l’Ufficio Cooperative compliance dell’intenzione di attivare un controllo nei confronti del contribuente o di inserirlo nel piano annuale dei controlli e lo interpellano per il necessario coordinamento, prima di redigere un processo verbale di constatazione o altro atto a contenuto impositivo o sanzionatorio39. L’accentramento nell’Ufficio Cooperative compliance delle competenze in tema di controllo sostanziale delle dichiarazioni dei redditi presentate dai soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo, per il periodo di adesione al regime, sembra peraltro del tutto coerente con la ratio dell’istituto: il riconoscimento di un unico interlocutore massimizza, infatti, il beneficio dello scambio di certezza versus trasparenza, sia per i contribuenti che per il Fisco e riduce il rischio di esporre il contribuente ad interpretazioni tra loro difformi nell’ottica di favorire la tax compliance.

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